Donazione organi e tessuti
Donare gli organi significa acconsentire al fatto che dopo la morte gli organi siano prelevati dal cadavere per essere trapiantati a persone ammalate che ne hanno necessità per sopravvivere.
La possibilità di trapiantare organi prelevati da una persona deceduta ad un’altra che ha la necessità di essere curata è una grande opportunità: attraverso il trapianto è possibile salvare la vita di molte persone.
Gli organi che possono essere donati sono: cuore, reni, fegato, polmoni, pancreas, intestino.
Non esistono limiti di età per la donazione: il fegato e i reni vengono prelevati da donatori di età superiore ad 80 anni ed i trapianti danno ottimi risultati.
Possono essere donati anche i tessuti, cioè le cornee, la cute, le ossa, i tendini, le valvole cardiache.
Con i tessuti donati si può migliorare la qualità di vita di chi li riceve.
Le cornee possono essere donate fino a 75 anni di età.
Decidere di donare gli organi e i tessuti dopo la propria morte è un gesto di grande generosità.
Ogni cittadino ha la facoltà di decidere se donare o meno i propri organi e tessuti dopo la morte.
La dichiarazione di volontà a donare organi e tessuti è regolamentata dalla legge n. 91 del 1 aprile 1999 e dal decreto ministeriale dell’8 aprile 2000.
Per il momento la manifestazione della volontà è regolamentata dall’art. 23 della legge (disposizioni transitorie) che introduce il principio del consenso o del dissenso esplicito.
A tutti i cittadini viene data la possibilità (non l’obbligo) di esprimere la volontà in merito alla donazione dei propri organi. Attraverso la dichiarazione di volontà ogni singolo cittadino ha la possibilità di esprimersi liberamente, facendo in modo che, in caso di morte, la sua volontà non venga violata dalle decisioni altrui, sia che si tratti di una dichiarazione favorevole alla donazione che sfavorevole (si può anche decidere di lasciare per iscritto di non voler diventare un donatore).
Attualmente le modalità per esprimere la volontà sono le seguenti:
1. Attraverso una dichiarazione scritta (tesserino blu del Ministero della Salute o testamento olografo) che il cittadino porta con sé fra i propri documenti personali.
A questo proposito il decreto ministeriale 8 aprile 2000 ha stabilito che qualunque nota scritta che contenga nome, cognome, data di nascita, dichiarazione di volontà (positiva o negativa), data e firma, è considerata valida ai fini della dichiarazione.
2. Attraverso la registrazione della propria volontà (favorevole o contraria) effettuata presso le ASL.
E’ possibile dichiarare la propria volontà presso una qualsiasi ASL.
3. Attraverso la registrazione della propria volontà (favorevole o contraria) effettuata presso le Anagrafi dei Comuni che hanno attivato il sistema, al momento del rilascio/rinnovo del documento d’identità.
4. Attraverso la registrazione della propria volontà (favorevole) iscrivendosi all’AIDO
Quando la propria volontà viene registrata all’ASL, i dati vengono inseriti in un archivio del Centro Nazionale per i Trapianti che è collegato con i Centri interregionali. In caso di possibile donazione in un soggetto di cui venga accertata la morte, i medici rianimatori verificano se questi ha con sé la dichiarazione o ha registrato la volontà nell’archivio informatico.
In questo momento la legge non prevede il “silenzio assenso”.
I medici interpellano sempre i familiari affinché siano portavoci della volontà del defunto.
Se un cittadino non esprime la propria volontà, al momento attuale la legge prevede la possibilità per i familiari di opporsi al prelievo durante il periodo di accertamento di morte.
Pertanto è bene parlare anche con i propri familiari, poiché, in assenza di dichiarazione, essi vengono interpellati dai medici circa la volontà espressa in vita dal congiunto.
Per i minori sono sempre i genitori a decidere. Se uno dei due è contrario, il prelievo non può essere effettuato.
Il cittadino può modificare la dichiarazione di volontà in qualsiasi momento: la legge prevede esplicitamente che la presentazione da parte dei familiari di una dichiarazione di volontà del defunto redatta in un secondo tempo sia comunque vincolante per i medici.
Sarà ritenuta valida, sempre, l’ultima dichiarazione prestata secondo le modalità previste.
Quindi in caso di morte possono verificarsi tre casi:
1. il cittadino ha espresso in vita la volontà positiva alla donazione, in questo caso i familiari non possono opporsi: donazione si
2. il cittadino ha espresso volontà negativa alla donazione, in questo caso non c’è prelievo di organi: donazione no
3. il cittadino non si è espresso, in questo caso il prelievo è consentito se i familiari non si oppongono: donazione si/no.
Sportello dichiarazione di volontà donazione organi presso l’AOU Maggiore della Carità di Novara
Anche presso l’URP dell’AOU Maggiore della Carità di Novara è attivo uno sportello dedicato alla raccolta della dichiarazione di volontà sulla donazione d’organi con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00.
Sede: cortile porticato all’ ingresso pedonale di corso Mazzini n. 18, segnalato da apposito cartello Relazioni Esterne.
Telefono: 0321.3733900
Brochure “Donazione degli organi:Guida ad una scelta consapevole
Colloquio con la famiglia
Per saperne di più consulta il sito ufficiale del Centro Nazionale Trapianti (http://www.trapianti.salute.gov.it)