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AMBULATORI - TIPI DI ESENZIONI
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ESENZIONE TICKET

 

ESENZIONE PER REDDITO

Sono esenti dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket)  di tutte le visite specialistiche e gli esami diagnostici:

(ai sensi delle leggi n. 724/1994 e n. 549/1995)

  • Bambini di età inferiore ai 6 anni appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo riferito all' anno precedente non superiore a euro 36.151,98. ( 70 milioni annui);
     
  • Cittadini  di età superiore ai 65 anni appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo riferito all' anno precedente non superiore a euro 36.151,98. ( 70 milioni annui);
  • Titolari di pensione sociale e loro familiari a carico;
  • Titolari di pensione al minimo e di età superiore a 60 anni  e i loro familiari a carico purché  appartenenti ad un nucleo familiare  con reddito complessivo, riferito all' anno precedente, inferiore a euro 8.263,31 (£. 16 milioni) per i singoli; incrementato fino a  euro 11.362,05 (£. 22 milioni) in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori euro 516,46 (£. 1 milione) per ogni figlio a carico;
  • Disoccupato/a e loro familiari a carico (soggetti in cerca di prima occupazione, soggetti che hanno perduto un lavoro dipendente o autonomo e sono in cerca di una nuova occupazione ed iscritti alle liste di collocamento presso l'ufficio competente. Inoltre, sono ricompresi i soggetti che svolgono un'attività con reddito inferiore a quello minimo personale escluso da imposizioni fiscali) purché  appartenenti ad un nucleo familiare  con reddito complessivo lordo, riferito all' anno precedente, inferiore a euro 8.263,31 per persona singola; tale reddito va aumentato a  euro 11.362,05  se vi è un coniuge, e di altri euro 516,46 per ogni figlio a carico.

Note esplicative:

 

La composizione del nucleo familiare è quella  risultante alla data del 31 dicembre dell' anno precedente.

Per la determinazione del nucleo familiare si usa il criterio fiscale, per cui, oltre al coniuge non legalmente ed effettivamente separato, sono da considerare a carico e pertanto esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria, i familiari per i quali spettano le detrazioni  per carichi di famiglia, vale a dire  quando non possiedano redditi propri di ammontare superiore a euro 2.500,00 al lordo degli oneri deducibili, i seguenti membri del nucleo familiare:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato

- i figli minori di 18 anni

- i figli  di età non superiore a 26 dediti agli studi o al tirocinio gratuito

- i figli permanentemente inabili al lavoro.

Si fa riferimento al reddito complessivo  presunto dell' anno precedente, al lordo degli oneri deducibili e al netto dei contributi  previdenziali obbligatori.

Si considera disoccupato il cittadino di età superiore ai  14 anni che ha perso una precedente occupazione e che è iscritto alle  liste di collocamento.

La condizione di disoccupazione deve risultare al momento della fruizione della prestazione.

Non ha rilievo la durata del periodo di disoccupazione.

Non è considerato disoccupato chi è in cerca di prima occupazione.

 

 

ESENZIONE PER PATOLOGIA


L' esenzione deve essere richiesta all' Azienda sanitaria locale di appartenenza, presentando la  documentazione che  attesti la presenza   di  una  o  più  malattie  incluse  nel  D.M. 28.05.1999  n.  329 e  successive  modifiche. (A questo proposito può essere utile consultare il sito internet:  http://www.salute.gov.it/esenzioniTicket/paginaFAQEsenzioniTicket.jsp?id=120&lingua=italiano&menu=croniche


 

ESENZIONE PER MALATTIE RARE


Il Decreto ministeriale n. 279 del 18 maggio 2001 prevede il  Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie. Per i soggetti riconosciuti affetti da malattie rare è prevista l' esenzione per tutte le prestazioni efficaci ed appropriate per il trattamento,  il monitoraggio e la prevenzione degli ulteriori aggravamenti della patologia.

Per informazioni più approfondite consultare il sito: http://www.salute.gov.it/esenzioniTicket/esenzioniTicket.jsp

 

ESENZIONE PER INVALIDITA'


Ai sensi del Decreto ministeriale 1 febbraio 1991 e normative regionali in materia, sono previste esenzioni solo per le prestazioni specialistiche correlate alla patologia invalidante.

Per informazioni è necessario rivolgersi all' Azienda Sanitaria Locale di appartenenza.

 

Inoltre:

Esenzioni per gravidanza: Sono escluse dalla partecipazione al costo sanitario, le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche per la tutela della maternità indicate dal decreto ministeriale 10 settembre 1998, nei limiti dallo stesso indicati.

 

Screening oncologico:

L' articolo 85 della legge 23.12.2000  n. 388 stabilisce che sono inoltre erogabili in regime  di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria  alcune prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale  e di laboratorio, finalizzate alla diagnosi  precoce dei tumori dell' apparato genitale femminile, del carcinoma e delle precancerosi del colon retto ed individua  le fasce d' età e le cadenze temporali  entro cui gli stessi accertamenti sono erogabili in regime di esenzione:

a) mammografia, ogni 2 anni a favore delle donne in età compresa tra 45 e 69 anni;

b) pap test, ogni 3 anni, a favore delle donne in età compresa fra 25 e 65 anni;

c) colonscopia, ogni 5 anni, a favore della popolazione di età superiore a 45 anni.

La Regione Piemonte garantisce la gratuità degli esami di screening (pap-test, mammografia e screening del colon retto) effettuati all' interno del programma "Prevenzione Serena".

 

 

COME USUFRUIRE DELL'ESENZIONE:

Chi rientra nelle categorie per le quali è prevista l'esenzione dal ticket sulle visite ed esami per reddito, deve semplicemente comunicarlo al momento della prenotazione e compilare un'autocertificazione che andrà consegnata allo sportello, contestualmente al documento d'identità di chi ne sottoscrive l'autocertificazione.

In caso  di dichiarazioni non veritiere  si applicano le sanzioni previste dal codice penale (art. 483).

Coloro che hanno diritto all' esenzione per patologia o per invalidità devono rivolgersi all' Azienda sanitaria locale di appartenenza con la documentazione riguardante la patologia o l' invalidità; verrà consegnato loro un attestato di esenzione, sul quale è indicato il codice che il medico di famiglia dovrà apporre sulle ricette.

CAMBIANO LE REGOLE PER LE ESENZIONI DAL TICKET

Dal 1° agosto non è più possibile accedere all'esenzione del ticket per visite o esami con una semplice autocertificazione sul reddito.

Il paziente che non ha ricevuto il modulo di esenzione del ticket dovrà rivolgersi all'ufficio ASL di competenza.

(ASL Novara)

 


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