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ESENZIONE
TICKET
ESENZIONE PER
REDDITO
Sono esenti dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa
sanitaria (ticket) di tutte le
visite specialistiche e gli esami
diagnostici:
(ai sensi delle leggi n. 724/1994 e n.
549/1995)
-
Bambini di età inferiore ai 6 anni
appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo riferito
all' anno precedente non superiore a euro 36.151,98. ( 70 milioni
annui);
-
Cittadini di età
superiore ai 65 anni appartenenti ad un nucleo familiare con un
reddito complessivo lordo riferito all' anno precedente non superiore a euro
36.151,98. ( 70 milioni annui);
-
Titolari di pensione
sociale e loro familiari a carico;
-
Titolari di pensione
al minimo e di età superiore a 60 anni e i loro familiari a carico
purché appartenenti ad un nucleo
familiare con reddito
complessivo, riferito all'
anno precedente, inferiore a euro 8.263,31 (£. 16 milioni) per i singoli;
incrementato fino a euro
11.362,05 (£. 22 milioni) in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori
euro 516,46 (£. 1 milione) per ogni figlio a carico;
-
Disoccupato/a e loro
familiari a carico (soggetti in cerca di prima occupazione, soggetti
che hanno perduto un lavoro dipendente o autonomo e sono in cerca di una nuova
occupazione ed iscritti alle liste di collocamento presso l'ufficio
competente. Inoltre, sono ricompresi i soggetti che svolgono un'attività
con reddito inferiore a quello minimo personale escluso da imposizioni
fiscali) purché appartenenti ad un nucleo
familiare con reddito complessivo
lordo, riferito all' anno precedente, inferiore a euro 8.263,31 per persona
singola; tale reddito va aumentato a euro 11.362,05 se vi è un
coniuge, e di altri euro 516,46 per ogni figlio a
carico.
Note
esplicative:
La composizione del nucleo
familiare è quella risultante alla data del 31 dicembre
dell' anno precedente.
Per la determinazione del nucleo familiare si usa il criterio
fiscale, per cui, oltre al coniuge non legalmente ed effettivamente separato,
sono da considerare a carico e pertanto esenti dalla partecipazione alla spesa
sanitaria, i familiari per i quali spettano le detrazioni per carichi di famiglia, vale a
dire quando non possiedano redditi
propri di ammontare superiore a euro 2.500,00 al lordo degli oneri deducibili, i
seguenti membri del nucleo familiare:
- il coniuge non legalmente ed effettivamente
separato
- i figli minori di 18 anni
- i figli di età non
superiore a 26 dediti agli studi o al tirocinio
gratuito
- i figli permanentemente inabili al
lavoro.
Si fa
riferimento al reddito complessivo
presunto dell' anno precedente, al lordo degli oneri deducibili e al
netto dei contributi previdenziali
obbligatori.
Si considera
disoccupato il cittadino
di età superiore ai 14 anni che ha
perso una precedente occupazione e che è iscritto alle liste di
collocamento.
La condizione di disoccupazione deve risultare al momento della
fruizione della prestazione.
Non ha rilievo la durata del periodo di
disoccupazione.
Non è
considerato disoccupato chi è in cerca di prima occupazione.
ESENZIONE PER PATOLOGIA
L' esenzione deve essere richiesta all' Azienda sanitaria locale
di appartenenza, presentando la
documentazione che attesti
la presenza di una o
più malattie incluse nel D.M. 28.05.1999 n.
329 e successive modifiche. (A questo proposito può
essere utile consultare il sito internet: http://www.salute.gov.it/esenzioniTicket/paginaFAQEsenzioniTicket.jsp?id=120&lingua=italiano&menu=croniche
ESENZIONE PER MALATTIE
RARE
Il Decreto ministeriale n. 279 del 18 maggio 2001 prevede il Regolamento di istituzione della rete
nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle
relative prestazioni sanitarie. Per i soggetti riconosciuti affetti da malattie
rare è prevista l' esenzione per tutte le prestazioni efficaci ed appropriate
per il trattamento, il monitoraggio
e la prevenzione degli ulteriori aggravamenti della
patologia.
Per
informazioni più approfondite consultare il sito:
http://www.salute.gov.it/esenzioniTicket/esenzioniTicket.jsp
ESENZIONE PER INVALIDITA'
Ai sensi del Decreto ministeriale 1 febbraio 1991 e normative
regionali in materia, sono previste esenzioni solo per le prestazioni
specialistiche correlate alla patologia
invalidante.
Per informazioni è necessario rivolgersi all' Azienda Sanitaria
Locale di appartenenza.
Inoltre:
Esenzioni per
gravidanza: Sono escluse dalla
partecipazione al costo sanitario, le prestazioni di diagnostica strumentale e
di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche per la tutela della
maternità indicate dal decreto ministeriale 10 settembre 1998, nei limiti dallo
stesso indicati.
Screening
oncologico:
L' articolo 85 della legge 23.12.2000 n. 388 stabilisce che sono inoltre
erogabili in regime di esenzione
dalla partecipazione alla spesa sanitaria
alcune prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio, finalizzate alla
diagnosi precoce dei tumori dell'
apparato genitale femminile, del carcinoma e delle precancerosi del colon retto
ed individua le fasce d' età e le
cadenze temporali entro cui gli
stessi accertamenti sono erogabili in regime di
esenzione:
a) mammografia, ogni 2 anni a favore delle donne in età
compresa tra 45 e 69 anni;
b) pap test, ogni 3 anni, a favore delle donne in età
compresa fra 25 e 65 anni;
c) colonscopia, ogni 5 anni, a favore della popolazione di
età superiore a 45 anni.
La Regione
Piemonte garantisce la
gratuità degli esami di screening (pap-test, mammografia e screening del colon
retto) effettuati all' interno del programma "Prevenzione
Serena".
COME
USUFRUIRE DELL'ESENZIONE:
Chi rientra nelle categorie per
le quali è prevista l'esenzione dal ticket sulle visite ed esami per reddito,
deve semplicemente comunicarlo al momento della prenotazione e compilare
un'autocertificazione che andrà consegnata allo sportello, contestualmente al
documento d'identità di chi ne sottoscrive
l'autocertificazione.
In caso di
dichiarazioni non veritiere si
applicano le sanzioni previste dal codice penale (art.
483).
Coloro che hanno diritto all' esenzione per patologia o per
invalidità devono rivolgersi all' Azienda sanitaria locale di appartenenza con
la documentazione riguardante la patologia o l' invalidità; verrà consegnato
loro un attestato di esenzione, sul quale è indicato il codice che il
medico di famiglia dovrà apporre sulle ricette.
CAMBIANO LE REGOLE PER LE ESENZIONI DAL
TICKET
Dal 1° agosto non è più
possibile accedere all'esenzione del ticket per visite o esami con una semplice
autocertificazione sul reddito.
Il paziente che non ha ricevuto il modulo di
esenzione del ticket dovrà rivolgersi all'ufficio ASL di
competenza.
(ASL
Novara)
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