DIRITTI E DOVERI DEL CITTADINO UTENTE DEI SERVIZI
SANITARI
Conoscere i propri diritti di
utente senza dimenticare i doveri. Il Regolamento indica i diritti del
cittadino-utente al momento del ricovero o della prestazione sanitaria. Vengono
altresì ricordati i doveri che ogni persona deve rispettare al momento della
prestazione.
DIRITTI
1. Il cittadino ha diritto ad
essere assistito e curato con premura ed attenzione, senza
vincoli legati alle condizioni economiche, nel rispetto della dignità umana delle proprie convinzioni politiche
filosofiche e religiose.
2.
Ha diritto ad ottenere dalla
Azienda informazioni chiare e
precise circa le prestazioni erogate, le modalità di accesso, le
condizioni di fruibilità delle stesse.
3. Durante ogni contatto con la
struttura sanitaria, ed anche durante la degenza ospedaliera, il cittadino ha
diritto ad essere sempre individuato con il proprio nome e cognome e ad
essere interpellato con il "Lei".
Ha inoltre diritto di poter
identificare con immediatezza e chiarezza il ruolo e la funzione delle
persone che lo hanno in cura e con le quali si
rapporta.
4. Il cittadino ha il diritto di
ottenere dal sanitario che lo cura, secondo le specifiche competenze di
quest'ultimo, informazioni complete e comprensibili in merito alla
diagnosi della malattia, alla terapia proposta e alla relativa prognosi.
Ha inoltre il diritto di fornire
al personale sanitario ogni informazione ritenuta utile circa il proprio stato
di salute e gli esiti dei trattamenti
ricevuti.
5. Fatti salvi i casi di
improrogabile urgenza, nei quali il ritardo possa comportare gravi pericoli per
la vita e l'integrità del paziente, il paziente ha diritto di ricevere
in modo chiaro e dettagliato ogni notizia che gli permetta di esprimere un
consenso effettivamente informato prima di essere sottoposto a terapie
o interventi.
Le informazioni devono
contemplare anche i possibili rischi o disagi conseguenti al
trattamento.
In caso di pazienti minori,
interdetti o comunque non in grado
di esercitare pienamente le proprie
facoltà, l' informazione
dovrà essere fornita, salvo espresso diniego del paziente stesso, ai
familiari più stretti e a coloro che esercitano potestà tutoria. In caso di
trattamenti che abbiano il carattere della sperimentazione, il consenso dovrà risultare da uno specifico
documento scritto e controfirmato dal quale emerga in modo esplicito l'
informazione fornita, compresa la possibilità per il paziente di interrompere il
trattamento stesso.
6. Il cittadino ha diritto di
essere informato sulla possibilità di indagini e trattamenti
alternativi, anche se eseguibili in altre strutture. Nel caso in cui il
paziente non sia in grado di determinarsi autonomamente le informazioni dovranno
essere fornite ai familiari più stretti e a coloro che esercitano potestà
tutoria.
7. Il paziente ha diritto di
ottenere che i dati relativi alla propria malattia ed ogni altra circostanza che
lo riguardi rimangano segreti e non siano comunicati ad altri senza il
proprio consenso. Solo nel caso in cui esista un motivato convincimento
sull'inopportunità di un' informazione diretta, il medico potrà rivolgersi ai
familiari più stretti.
8. Il cittadino ricoverato ha
diritto a mantenere dei propri spazi di vita relazionale e
sociale e specificamente vivere la giornata secondo orari e modalità
non troppo diverse da quelle della vita ordinaria; mantenere i contatti
con l'esterno attraverso la possibilità di utilizzare il telefono e
ricevere visite; ricevere visite per le quali sia garantita la massima
riservatezza ed intimità, con la sola limitazione dovuta all'ordinato
svolgimento dell'attività sanitaria ed alla necessità di rispettare gli altri
ricoverati.
9. Chi accede alle strutture
della Azienda ospedaliero-universitaria ha diritto a essere reso edotto circa
eventuali disservizi o disfunzioni esistenti relativamente alla
prestazione richiesta, e comunque deve essere tempestivamente informato circa
eventuali variazioni che intercorrano nella programmazione del
trattamento.
10. L' utente ha diritto di
proporre reclami che devono essere sollecitamente esaminati
dagli uffici preposti, ha diritto, inoltre, ad essere informato sull'esito dei
reclami stessi. Per il concreto espletamento di tale diritto l'Azienda
ospedaliero-universitaria ha predisposto uno specifico Regolamento di Pubblica Tutela.
DOVERI
1. Il cittadino che accede alla
Azienda ospedaliero-universitaria è tenuto, in ogni momento, ad un
comportamento responsabile, collaborando con il personale
medico, infermieristico, ausiliario, amministrativo e tecnico con cui entra in
rapporto, rispettando gli ambienti, le attrezzature, gli arredi in quanto
patrimonio comune.
2.
L'accesso all' Azienda presuppone da parte del cittadino un
rapporto di fiducia e di rispetto verso il personale sanitario
operante, indispensabile per un corretto programma terapeutico ed assistenziale.
Devono, quindi, essere evitate le richieste di prestazioni non dovute ed anche
le richieste volte ad ottenere in tempi e modi scorretti le prestazioni
dovute.
3. Gli utenti che utilizzano le
strutture ospedaliere devono evitare comportamenti che possano creare situazioni
di disturbo e disagio ad altri utenti. In particolare per quanto riguarda la
degenza ospedaliera è necessario il rispetto della quiete,
soprattutto nell'orario di riposo evitando rumori, voci e luci disturbanti e le
visite devono essere contenute (nel numero dei presenti) per evitare
sovraffollamenti al letto e nei locali di
degenza.
4.
L'organizzazione della giornata e
gli orari di visita sono stabiliti dalla Direzione
Medica insieme ai responsabili dei servizi e delle unità
operative con la finalità di permettere un efficace svolgimento delle attività
di cura e di assistenza. E' pertanto doveroso attenersi a tali indicazioni. In
situazioni di particolare necessità possono essere autorizzate visite fuori
orario e la presenza di persone di aiuto. Le persone autorizzate dovranno
uniformarsi alle regole del reparto e favorire la
collaborazione con gli operatori.
5. Per motivi di sicurezza
igienico‑sanitaria e per evitare impatti emotivi impropri le visite in
ospedale dei bambini di età inferiore a 12 anni sono di norma
vietate. L'Azienda si
impegna e ricercare ed individuare modalità di accesso "protetto" dei piccoli
visitatori con l'intento di favorire la comunicazione fra bambini e familiare o
amico malato.
6. I pazienti, ricoverati e non,
che si spostano all'interno dell'ospedale devono utilizzare i percorsi
ad essi riservati e non intralciare lo svolgimento delle
attività.
7. L' utente, pur avendo il
diritto di criticare le disposizioni regolamentari emanate, attivando, se
ritenuto opportuno, una procedura di reclamo, non può, tuttavia, violare
arbitrariamente le disposizioni
stesse.
8. Il cittadino deve
informare tempestivamente l'ospedale, tramite i sanitari o gli
uffici amministrativi preposti qualora decida di rinunciare alle cure e
alle prestazioni già programmate in modo da evitare sprechi di tempo e
di risorse.